STATUTO CASSAMUTUA
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1 (Costituzione e denominazione)
Fra il personale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. e delle Società del Gruppo Crèdit Agricole che abbiano sede nel territorio nazionale e che abbiano fatto richiesta di aderire, in prosieguo definite più brevemente “Società-CA”, è costituita una società cooperativa a scopi mutualistici, denominata “Cassa di Mutua Assistenza fra il personale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Società Cooperativa”; in prosieguo definita più brevemente “Cassamutua”.
Art. 2 (Sede)
La “Cassamutua” ha sede legale nel Comune di Parma presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.. La “Cassamutua” potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Art. 3 (Durata)
La scadenza della società è stabilita al 31 dicembre 2030 e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
TITOLO II
SCOPO - OGGETTO
Art. 4 (Scopo mutualistico)
La “Cassamutua” è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo l'assistenza morale e materiale ai Soci ed alle loro famiglie, perseguita mediante l'attuazione di tutte le forme di assistenza e solidarietà deliberate dall’Organo amministrativo, nonché la promozione della cultura della solidarietà.
Art. 5 (Oggetto sociale)
Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la “Cassamutua” ha come oggetto:
- il compimento di tutte quelle operazioni che l’Organo amministrativo ritenga vantaggiose per i Soci purché abbiano scopo assistenziale, mutualistico e di solidarietà, ivi compresa la concessione di sussidi a rientro, di contributi a fondo perduto e di garanzie a terzi nell'interesse dei Soci.
La “Cassamutua” può inoltre adempiere a favore dei dipendenti delle “Società-CA”, in servizio o in quiescenza, o di loro familiari, a speciali incarichi che le venissero conferiti dalle “Società-CA”, o da terzi, purché essi abbiano scopi assistenziali, mutualistici e di solidarietà.
La “Cassamutua”, per perseguire gli scopi sociali ed a tutela dell’interesse dei soci può compiere operazioni di impiego del patrimonio sociale quali:
- Costituire depositi bancari, anche in forma di conto corrente.
- Acquistare titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni.
- Acquistare beni immobili rustici ed urbani.
- Assumere partecipazioni in società.
TITOLO III
SOCI COOPERATORI
Art. 6 (Soci cooperatori)
Il numero dei Soci è illimitato.
Possono diventare Soci della “Cassamutua” per adesione tutti i dipendenti in servizio e in quiescenza delle “Società-CA”.
Possono inoltre essere Soci, per surroga del Socio defunto, i vedovi o le vedove non legalmente separati o i figli a carico al momento del decesso e fino al compimento del ventiseiesimo anno di età.
Il Socio ha diritto di restare tale qualora il suo rapporto con le “Società-CA” si modifichi a seguito di provvedimenti di accompagnamento alla quiescenza.
Art. 7 (Domanda di ammissione)
L'ammissione a Socio verrà fatta, su domanda scritta dall’interessato, all’Organo amministrativo ed avrà effetto con l'iscrizione nel libro Soci.
Tale iscrizione dovrà essere redatta a cura del Segretario della “Cassamutua” entro 10 giorni dalla data della delibera di ammissione, previa verifica dell’adesione delle “Società-CA”, dandone partecipazione all'interessato.
L'ammissione sarà di regola rifiutata a coloro che, avendo già fatto parte della “Cassamutua”, ne furono esclusi.
I Soci non potranno in ogni caso essere riammessi se non abbiano preventivamente saldato i debiti di qualsiasi natura verso la “Cassamutua”.
L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Art. 8 (Obblighi del socio)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell’eventuale quota annuale di gestione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’Organo amministrativo;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la “Cassamutua” il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. I Soci dovranno comunicare alla “Cassamutua” ogni modifica di residenza e/o domicilio.
Art. 9 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde:
- per recesso, esclusione (con efficacia come oltre previsto agli artt. 10 e 11) o per causa di morte;
ovvero,
- in caso di cessazione del rapporto di impiego con le “Società-CA” non dovuto a provvedimenti di accompagnamento alla quiescenza;
- nel caso in cui la Società dalla quale il socio dipenda, appartenente alle “Società-CA”, non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla domanda di adesione di cui all’art. 7;
- nel caso venga meno il rapporto di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, tra la Società dalla quale il Socio dipende e le “Società-CA”.
con efficacia comunque, in questi ultimi casi, alla chiusura dell'esercizio sociale in corso, in base alle normative di legge vigenti.
Art. 10 (Recesso del socio)
Il socio può esercitare il recesso nei casi previsti dalla legge.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata ovvero a mezzo PEC alla Società. L’Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, l’Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere ad un Arbitro con le modalità previste ai successivi artt. 38 e seguenti.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e “Cassamutua”, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, salvo il mantenimento in essere di eventuali sussidi a rientro fino all’estinzione. Tuttavia l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Art. 11 (Esclusione)
L'esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti;
- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- che, previa intimazione da parte dell’Organo amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione con le modalità di cui agli artt. 38 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, secondo le modalità previste dall’ultimo comma dell’art. 10.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell’Organo amministrativo.
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e “Cassamutua”, l'esclusione ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, salvo il mantenimento in essere di eventuali sussidi a rientro fino all’estinzione. Tuttavia l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto dell'esclusione dall'annotazione nel libro dei soci.
Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la “Cassamutua” in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono regolamentate dalla normativa prevista negli artt. 38 e seguenti del presente statuto.
L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla “Cassamutua” a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.
Art. 13 (Liquidazione della quota)
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della “Cassamutua”.
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
Art. 14 (Morte del socio)
In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla “Cassamutua”.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla “Cassamutua” subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell’Organo amministrativo che ne accerta i requisiti.
In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13.
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la “Cassamutua” consenta la divisione. La “Cassamutua” esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall’art. 7.
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13.
Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
La “Cassamutua” non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell’Organo amministrativo, alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 11, lettere b), c), d), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La “Cassamutua” può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della “Cassamutua” risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della “Cassamutua”, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la “Cassamutua” gli eredi del socio defunto.
TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 16 (Elementi costitutivi)
Il patrimonio della “Cassamutua” è costituito:
- dal capitale sociale, che è variabile ed è composto dai conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque/82). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- dai fondi di riserva indivisibili ordinari e straordinari;
- dai lasciti, donazioni, etc. finalizzati ad incremento patrimoniale;
- da ogni altra riserva indivisibile costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge o per statuto;
- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti.
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell’Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della “Cassamutua”.
La “Cassamutua” ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell’art. 2346 del codice civile.
Art. 17 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell’Organo amministrativo.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all’Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la “Cassamutua” deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ad un Arbitro.
Art. 18 (Bilancio di esercizio)
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dall’Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59.
L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.
Art. 19 (Rendite e proventi)
Le rendite del patrimonio sociale ed ogni altro provento di cui potrà disporre la “Cassamutua” potranno essere erogati durante l'esercizio come segue:
- per sussidio a quei Soci (o agli eredi) che, in dipendenza di gravi eventi, venissero a trovarsi in particolare difficoltà di disagio economico;
- per qualsiasi altra forma di assistenza a favore dei Soci e delle loro famiglie;
- per ogni altro scopo previsto dall'art. 4.
Le erogazioni di cui alla lettera a) e b) del comma precedente vengono concesse dall’Organo amministrativo, che ne determina anche la misura, caso per caso.
Le domande per ottenere gli interventi devono essere circostanziate e corredate da documenti atti a giustificarne la richiesta.
L’Organo amministrativo verificherà le condizioni previste dallo Statuto per la concessione dei sussidi e di ogni altra forma di assistenza, di cui alla lettera a) e b) del primo comma e, prima di adottare le sue decisioni, ha facoltà di compiere, o di disporre, per ogni domanda, le indagini e gli accertamenti che riterrà più opportuni, nonché di esigere la eventuale integrazione dei documenti presentati.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro con le “Società-CA”, per superato periodo di conservazione del posto per malattia o invalidità permanente, può essere erogato al Socio un contributo “una tantum”, la cui misura è determinata dall’Organo amministrativo.
Art. 20 (Sussidi)
L’Organo amministrativo ha il diritto, a salvaguardia degli interessi della “Cassamutua”, di verificare la posizione patrimoniale e reddituale del socio richiedente sussidio o assistenza.
I criteri di individuazione del saggio di interesse da applicare ai sussidi a rientro saranno uguali per ogni socio e verranno stabiliti dall’Organo amministrativo, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 21 (Ristorni)
L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.
TITOLO V
ORGANI SOCIALI
Art. 22 (Organi)
Gli Organi della “Cassamutua” sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale, se nominato.
Art. 23 (Assemblee)
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Le assemblee vengono convocate mediante avviso da inviare a ciascun Socio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. L’avviso deve effettuarsi mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o con lettera raccomandata A.R. o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, quale fax o e-mail e sarà indirizzato al domicilio od al posto di lavoro per i Soci in servizio ed al domicilio per i Soci in quiescenza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
Art. 24 (Assemblee separate)
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2540 c.c., la Cassamutua istituisce le assemblee separate. L’organo amministrativo convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l’assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.
Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone dove esistano sedi secondarie o unità locali delle “Società-CA”. Tali Sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero di soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della “Cassamutua”.
Ciascuna Sezione non può essere formata con un numero inferiore a 300 soci. Qualora il numero dei soci di una Sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, l’organo amministrativo provvede ad assegnare i soci alla Sezione più vicina.
Tutte le norme previste per lo svolgimento dell’assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.
Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell’assemblea generale e nomina i delegati all’assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell’assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
Tutti i delegati debbono essere soci.
Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all’assemblea separata di assistere all’assemblea generale.
Art. 25 (Funzioni dell’assemblea)
L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio e destina gli utili;
- procede alla nomina dell’Organo amministrativo;
- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura dei compensi da corrispondere al Collegio Sindacale ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all’art. 18.
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell’Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 del codice civile.
Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno un decimo dei soci, arrotondato per difetto, aventi diritto al voto; nell’Assemblea straordinaria quando siano presenti o rappresentati almeno un quinto, arrotondato per difetto, dei voti dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto dall’art. 42 del presente statuto.
In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto; nell’Assemblea straordinaria quando siano presenti o rappresentati almeno un decimo dei soci, arrotondato per difetto, aventi diritto al voto, salvo quanto previsto dall’art. 42 del presente statuto. Su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, l’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti, l’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei due/terzi dei voti, arrotondato per difetto.
È consentita l’espressione del voto mediante corrispondenza in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.
Art. 27 (Votazioni)
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
Art. 28 (Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell’art. 2372 del codice civile.
Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di sei soci.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Il Segretario del Consiglio funziona da Segretario dell'Assemblea ordinaria, salvo quando il verbale è redatto da un notaio.
Il Presidente ha il compito di far designare dall’Assemblea, ove occorra, due Soci scrutatori.
Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quindici membri eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori.
Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno, con almeno sei voti favorevoli, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
In caso di parità si procederà al ballottaggio.
In caso di ulteriore parità sarà eletto il candidato che ha riportato più voti nell’elezione a consigliere.
Tutte le cariche sono gratuite.
Il Consiglio sarà validamente eletto in Assemblea se in questa avrà espresso il voto personalmente la maggioranza dei Soci.
Ove ciò non risulti possibile, l'Assemblea deciderà le modalità di votazione anche per corrispondenza, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.
I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono in concomitanza con l’assemblea che vota il Bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.
Gli Amministratori non possono rimanere in carica per più di tre mandati consecutivi.
La nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere attribuita per più di due mandati consecutivi allo stesso soggetto.
Art. 31 (Membri onorari)
Il Presidente pro tempore della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa è Presidente onorario della “Cassamutua”. Il Direttore Generale pro tempore della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa ne è il Vice Presidente onorario.
Art. 32 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire all’Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla “Cassamutua”.
Il Consiglio, inoltre, può istituire comitati tecnici stabilendone la composizione e le attribuzioni.
Il Consiglio di Amministrazione, al fine di conoscere gli orientamenti dei Soci su problemi particolari, può deliberare di indire referendum tra i Soci stessi, stabilendone le norme di effettuazione.
Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)
L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e almeno una volta al trimestre oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori o dai Sindaci.
La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali tale termine è abbreviato ad un giorno prima della riunione.
Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede.
Art. 34 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall’assemblea, nel rispetto del precedente art. 30, comma 2 ed in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Art. 35 (Rappresentanza)
Il Presidente dell’Organo amministrativo ha la rappresentanza della “Cassamutua” di fronte ai terzi e in giudizio.
La rappresentanza della “Cassamutua” spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L’Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Il Presidente, nei casi di urgenza, di accordo con almeno due amministratori, può adottare tutti quei provvedimenti di ordinaria amministrazione che sarebbero di competenza del Consiglio, riferendone nella prima adunanza per ratifica.
Art. 36 (Collegio sindacale)
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea.
Devono essere nominati dall’Assemblea anche due Sindaci supplenti.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
Per l'elezione dei Sindaci valgono le norme previste nei commi 7 ed 8 dell'art. 30 per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Le adunanze del Collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:
- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell’adunanza;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Art. 37 (Controllo contabile)
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell’Assemblea dei soci. L’Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico pari a tre esercizi.
L’attività di controllo contabile è documentata dall’organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della “Cassamutua”.
Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409 bis, comma 3 del codice civile l’Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.
TITOLO VI
CONTROVERSIE
Art. 38 (Conciliazione)
Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.
Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione di un arbitro.
Art. 39 (Clausola arbitrale)
Sono devolute alla cognizione di un arbitro rituale secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominato con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e la “Cassamutua” che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla “Cassamutua” da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
Art. 40 (Arbitro e procedimento)
L’Arbitro viene nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.
L’Arbitro decide secondo diritto.
Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 del D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare l’Arbitro a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. L’Arbitro decide nel termine di mesi tre dall’accettazione dell’incarico, salvo che non venga prorogato detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L’Arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. Egli, in ogni caso, deve fissare un’apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.
Art. 41 (Esecuzione della decisione)
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita dall’Arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della “Cassamutua” o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 42 (Scioglimento anticipato)
La “Cassamutua” si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile o qualora lo deliberi l'Assemblea. In tal caso occorre il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i tre quarti degli iscritti.
In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)
Nel caso di scioglimento della “Cassamutua”, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di quote azioni di partecipazione cooperativa, per l’intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 44 (Regolamenti)
L’Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
Art. 46 (Rinvio)
Per quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.