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Regolamento

CASSAMUTUA

REGOLAMENTO VOTO PER CORRISPONDENZA


Art. 1
L'Assemblea dei Soci, qualora si verifichi l'impossibilità di procedere all'elezione diretta del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per la mancanza della maggioranza dei Soci (art. 30 dello Statuto), fissa la data delle elezioni e nomina una Commissione Elettorale composta da 8 (otto) Soci, di cui possibilmente almeno uno pensionato in rappresentanza dei Soci collocati a riposo, con il compito di gestire le votazioni.

Art. 2
La Commissione Elettorale si insedia nei locali della “Cassamutua”. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, essa elegge un Presidente ed un Segretario. Le successive sedute saranno convocate dal Presidente della Commissione. La Commissione deve verificare i nominativi dei soci aventi diritto al voto come previsto dal primo comma dell’art. 28 dello Statuto ed ha il diritto di accedere a tutti i dati necessari per svolgere le proprie incombenze. La Commissione potrà altresì utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione in possesso di “Cassamutua” o messi a disposizione dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. e delle società del Gruppo Crédit Agricole che abbiano sede nel territorio nazionale e che abbiano fatto richiesta di aderire a Cassamutua.

Art. 3
Nelle assemblee in cui il voto è espresso per corrispondenza ovvero in forma elettronica, le liste dei candidati devono contenere cognome e nome dei nominativi in numero non inferiore ai 2/3, due terzi, (arrotondati per eccesso) di quelli occorrenti per la composizione del Consiglio di Amministrazione (art. 30 dello Statuto) e 5 (cinque) nominativi per il Collegio Sindacale (uno per il Presidente del Collegio Sindacale, due per i Sindaci Effettivi e due per i Sindaci Supplenti). Le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e le liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale sono presentate disgiuntamente le une dalle altre anche nel caso di coincidenza della nomina delle rispettive cariche. Allegate alle liste dovranno esservi le dichiarazioni di disponibilità alla candidatura da parte dei singoli candidati che potranno pervenire anche via e-mail o fax.

Art. 4
Le liste elettorali devono essere sottoscritte da almeno 60 (sessanta) Soci che abbiano diritto di voto, devono pervenire, in busta chiusa, all'indirizzo della Commissione Elettorale, presso l'ufficio della ”Cassamutua”, entro e non oltre le ore 16,45 del quarantacinquesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni. Il socio può sostenere una sola lista. Sulla busta contenente le candidature la segreteria della “Cassamutua” apporrà il timbro di ricevimento attestante il giorno, aggiungendo l'ora ed il numero progressivo di arrivo, consegnando fotocopia della stessa, se richiesta dal presentatore, quale ricevuta. La Commissione Elettorale riporterà sulle liste lo stesso numero progressivo posto sulle buste.

Art. 5
A ciascun Socio in servizio, che abbia diritto di voto, la Commissione Elettorale invierà al posto di lavoro la scheda di votazione unitamente ad una busta recante l'indirizzo della Commissione Elettorale per l'inoltro del voto espresso. Per i Soci in quiescenza e per i soci in servizio, assenti dal posto di lavoro per un lungo periodo, che abbiano diritto di voto, la Commissione Elettorale invierà direttamente al loro domicilio la scheda di votazione insieme ad una busta, regolarmente affrancata ed indirizzata alla Commissione Elettorale, per l'inoltro del voto espresso. Unitamente alla scheda di votazione dovranno essere fornite anche le indicazioni per l'espressione del voto in forma elettronica.

Art. 6
Il voto si esprime contrassegnando l'apposito spazio a lato del numero di lista e contrassegnando l'apposito spazio a lato di ogni singolo candidato. Ogni scheda deve contenere da un minimo di 1 (una) ad un massimo di 5 (cinque) preferenze per il Consiglio di Amministrazione e non più di 2 (due) preferenze per il Collegio Sindacale. Saranno ritenute valide anche le schede votate solo nelle preferenze, espresse in un'unica lista, anche se prive del rispettivo voto di lista e le liste che presentano solo il voto di lista senza espressione delle preferenze. Non è possibile esprimere preferenze in liste diverse; ove ciò accadesse saranno tenuti validi solo il voto di lista e le preferenze ad esso collegate.

Art. 7
Trascorsi 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla data fissata per le elezioni, la Commissione Elettorale provvedere al relativo scrutinio. Per essere ritenute valide le singole schede devono pervenire, in busta chiusa ovvero in formato elettronico, alla Commissione Elettorale entro il giorno precedente lo scrutinio.

Art. 8
La Commissione Elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'assegnazione dei posti secondo il seguente criterio di elezione proporzionale. Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero di voti validi da essa riportati. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei membri:
-    del Consiglio di Amministrazione;
-    del Presidente del Collegio sindacale;
-    dei membri effettivi del Collegio sindacale;
-    dei membri supplenti del Collegio sindacale.
I posti non attribuiti per insufficienza del quoziente elettorale sono assegnati alle liste - anche in assenza del raggiungimento del quoziente elettorale - che hanno riportato maggiori resti. A parità di resti tra liste diverse, il posto va attribuito alla lista che non ha conseguito alcun posto. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un posto, si ricorre al sorteggio. Per l'attribuzione dei posti ai candidati si procede nel seguente modo: della lista che ha ottenuto l'assegnazione di maggiori posti sono dichiarati eletti, in relazione ai posti assegnati, quei candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A costoro vanno assegnati i posti disponibili dei rispettivi gruppi di appartenenza.

Art. 9
Delle successive liste, nell'ordine dei posti ottenuti, sono dichiarati eletti quei candidati che hanno riportato un numero maggiore di preferenze. A costoro vanno assegnati i posti dei rispettivi gruppi di appartenenza qualora questi non siano già stati coperti dai candidati eletti nelle precedenti liste; in mancanza, l'assegnazione - sempre per il numero dei posti ottenuti dalla lista - avviene negli altri gruppi liberi e sempre tra quei candidati che, nei gruppi di appartenenza, abbiano riportato un maggior numero di preferenze.

Art. 10
A parità di preferenze fra due o più candidati della medesima lista (ovvero nel caso di esaurimento o difetto delle preferenze stesse) il posto va attribuito al candidato con maggior anzianità di iscrizione alla ”Cassamutua” o, a parità di anzianità di iscrizione, secondo la successione dei nominativi nella lista medesima. La Commissione Elettorale al termine dello scrutinio redige il verbale nel quale verranno riportati il numero totale dei Soci aventi diritto di voto, il numero totale delle schede valide, il numero totale delle schede bianche e di quelle nulle, l'elenco dei candidati con il relativo voto di preferenza ottenuto, i candidati eletti. Il verbale, sottoscritto dai componenti la Commissione Elettorale, dovrà pervenire al Presidente dell'Assemblea dei Soci entro 15 (quindici) giorni dalla data di scrutinio.

Art. 11
Il Presidente dell'Assemblea dei Soci, ricevuta la comunicazione dalla Commissione Elettorale dell’esito delle votazioni, entro 15 (quindici) giorni, convoca i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di legge e di statuto.


ASSEMBLEE SEPARATE

Art. 12
Le assemblee separate devono essere convocate almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea generale. Ciascuna assemblea separata elegge, tra i soci, uno o più delegati; elegge altresì un delegato supplente in sostituzione di quello effettivo eventualmente impossibilitato a partecipare all’assemblea generale. Ogni delegato è portatore all’assemblea generale dei voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi su ciascuna deliberazione dall’assemblea separata medesima ed è vincolato ad esprimere il voto nell’assemblea generale secondo il mandato ricevuto dall’assemblea separata che lo ha eletto. Ogni socio ha diritto di partecipare all’assemblea della Sezione di cui fa parte o di farsi rappresentare da un altro socio della stessa Sezione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, uno degli amministratori appositamente designato dal Consiglio, interverrà a ciascuna assemblea separata.
Ogni assemblea separata elegge a maggioranza assoluta, scegliendoli tra i soci, i delegati all’assemblea generale in proporzione di un delegato ogni cinquanta o frazione di cinquanta soci presenti o rappresentati, ed ha il potere di precisare ai propri delegati le questioni da prospettare all’assemblea generale sulle materie poste all’ordine del giorno. I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all’unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa. L’assemblea generale è costituita dai delegati delle assemblee separate i quali rappresentano il numero dei soci in esse presenti o rappresentati. Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati delle assemblee separate condiziona la validità dell’assemblea generale in prima convocazione od in seconda convocazione. Per ogni deliberazione dell’assemblea generale il computo dei voti sarà fatto tenendo conto dei voti di ciascuna deliberazione riportati nelle assemblee e risultanti dalla lettera di delega, sottoscritta dal presidente e dal segretario delle assemblee separate, della quale ogni delegato dovrà essere munito.


INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO E DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 13
In relazione alla sostituzione di uno o più amministratori o sindaci, fermo restando i dettami previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, appartenente alla lista di ogni consigliere uscente. In caso di rinunzia o di impedimento ovvero di impossibilità di rivestire per statuto o per legge la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, sarà cooptato, nella medesima lista, il candidato successivo per ordine di preferenze e così di seguito. Lo stesso dicasi per i componenti del Collegio Sindacale.